Termine ultimo di validità della autocertificazione dei rischi è il 31 maggio 2013.
L’articolo 29 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.), così come modificato dalla cosiddetta “legge di stabilità” (L. 24 dicembre 2012, n. 228 pubblicata in S.O. della G.U. il 29/12/2012, n. 212), prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possano autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi fino al 3° mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale succitato e, comunque, non oltre il 30 Giugno 2013.
Con la nota n. 32/2583 del 31 gennaio 2013 è lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a precisare che il termine ultimo di validità della autocertificazione dei rischi è il 31 maggio 2013
Pertanto tutte le aziende dovranno redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
A questo punto ci si potrebbe chiedere: “cosa accade in caso di violazione?”.
Ecco la risposta:
- per omessa redazione del DVR: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400.
La pena è aumentata a 4/8 mesi nelle aziende a rischio di incidente rilevante e con l`esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, atmosfere esplosive - per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, DPS, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità: ammenda da € 2.000 a € 4.000
- per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l`individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione: ammenda da € 1.000 a € 2.000