Nuova regola tecnica per gli impianti antincendio naspi, idranti e sprinkler
Arrivano le nuove regole per gli impianti antincendio di protezione attiva nelle attività soggette a controlli di prevenzione incendi.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 20 dicembre 2012 contenente la “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”.
Il Decreto, che entrerà in vigore il 4 aprile 2013, definisce le modalità di progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l’incendio, installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
La regola tecnica definisce, tra le altre cose, la documentazione da presentare ai fini della valutazione dei progetti, la documentazione da presentare in caso di controllo e la documentazione da tenere per l’esercizio.
Il provvedimento disciplina:
- le reti idranti, per le quali può essere utilizzata come riferimento la norma UNI 10779
- le reti sprinkler, per le quali può essere utilizzata come riferimento la norma UNI 12845
Le nuove disposizioni si applicano agli impianti di nuova costruzione e a quelli esistenti in caso di interventi di modifica.
Non si applicano invece agli impianti installati nelle attività a rischio di incidente rilevante, negli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche, archivi, musei e gallerie, agli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. e di gas naturale per autotrazione, ai depositi di G.P.L., di soluzioni idroalcoliche e di gas di petrolio liquefatto.